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TFR: dal primo gennaio si parte PDF Stampa E-mail
In attuazione della legge 23 agosto 2004 n. 243 recante Norme in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: QUADRO NORMATIVO, SCADENZE, OBBLIGHI

Riferimenti:
  • legge 23 agosto 2004 n. 243;
  • decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005;

  • "In attuazione della legge 23 agosto 2004 n. 243 recante Norme in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (di seguito legge delega), il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 di Disciplina delle forme pensionistiche complementari pubblicato nel S. O. alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2005 (di seguito decreto). Il disegno di legge finanziaria, approvato dal Governo e attualmente all'esame del Parlamento, anticipa l'entrata in vigore del decreto al 1° gennaio 2007 (inizialmente fissata al 1° gennaio 2008)."

    Il decreto attua una riforma complessiva della previdenza complementare finalizzata, in linea con i principi fissati dalla legge delega, allo sviluppo della previdenza complementare quale strumento essenziale di tutela volto alla costruzione di una rendita aggiuntiva destinata ad integrare adeguatamente il livello complessivo di reddito nell'et� anziana. L'effettivo sbilanciamento osservato nel rapporto tra il numero dei pensionati e il numero degli occupati, ha portato al progressivo passaggio dal metodo retributivo (importo della pensione calcolato in percentuale degli ultimi stipendi percepiti) a quello contributivo (importo della pensione legato ai contributi versati) che comporta una significativa riduzione del tasso di sostituzione a parit� di anzianit� contributiva e anagrafica.

    In tale contesto, il decreto realizza un assetto normativo volto a favorire l'aumento delle adesioni e l'accrescimento dei flussi di finanziamento alla previdenza complementare attraverso l'istituto del conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito TFR), un pi� favorevole regime fiscale di contributi e prestazioni, l'ampliamento delle opportunit� di scelta per i lavoratori e l'adozione di strumenti volti ad assicurare un'adesione effettivamente consapevole e una pi� ampia libert� di circolazione all'interno del sistema.

    SOGGETTI INTERESSATIGo To Top

    I diretti interessati della riforma sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi; sono esclusi i dipendenti pubblici, per i quali il decreto, in attuazione delle disposizioni della legge delega prevede che, in attesa dell'emanazione di specifica disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente (decreto lgs. 124/1993).

    LA VIGILANZA DELLA COVIPGo To Top

    La legge si pone come obiettivo il raggiungimento di un assetto che garantisca l'uniformit� delle regole in vigore per tutte le forme pensionistiche complementari e l'omogeneit� del sistema di vigilanza sull'intero settore.

    Cos�, il decreto provvede ad uniformare tutte le forme pensionistiche, prevedendo l'applicazione di regole omogenee in materia di trasparenza e confrontabilit� dei costi e dei risultati e di modalit� di autorizzazione nonch� la sottoposizione di tutte le forme pensionistiche alla vigilanza della COVIP. L'ente di vigilanza ha il compito di perseguire la sana e prudente gestione dei fondi pensione, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Vengono assoggettati alla vigilanza della Commissione le forme di previdenza istituite all'interno di enti, societ� o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa attualmente sottoposte alla vigilanza delle Autorit� che esercitano i controlli sul soggetto al cui interno la forma � costituita.

    IL CONFERIMENTO DEL TFRGo To Top

    Lo sviluppo del settore della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti viene in buona parte affidato dalla riforma al conferimento del TFR a tutte le forme pensionistiche complementari, ivi comprese le forme pensionistiche individuali (pur se, per queste ultime forme, solo per effetto di scelta esplicita del lavoratore). Viene quindi superato l'attuale vincolo normativo di destinazione del TFR solo a forme di natura collettiva.



    TERMINI E MODALIT�Go To Top

    Modalit� Esplicite

    Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1� gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1� gennaio 2007, il lavoratore dipendente pu� scegliere di:

    1. destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
    2. mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.

    In tal caso, per i lavoratori di aziende con pi� di 50 dipendenti , l'intero TFR � trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.
    La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta � necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

    Modalit� Tacite, il silenzio assenso Go To Top

    Se entro il 30 giugno 2007 per chi � in servizio al 1� gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1� gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

    In presenza di pi� forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

    1. alla forma individuata con accordo aziendale;
    2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.
    3. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri
    4. il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

    In entrambi i casi resta ferma la possibilit� di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.( vedi Finanziamento dei fondi pensione).

    OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVOROGo To Top

    Entro il 31 dicembre il datore dovr� aiutare il dipendente a fare una scelta adeguata e consapevole sulla destinazione del TFR maturando (futuro) alle forme di previdenza complementare: l'informativa , prevista dalla legge, dovr� fornire informazioni specifiche per garantire al lavoratore una attenta valutazione delle opzioni.

    Entro il 31 maggio 2007 , ovvero trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sar� trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

    In particolare il lavoratore deve essere informato che:

    1. La scelta riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sar� liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
    2. la scelta determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godr� quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
    3. la scelta esplicita per una forma previdenziale esterna non pu� essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro (per esempio nel caso di mancata espressione della volont�) pu� in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.
    4. la percezione delle somme versate, anche come TFR, pu� avvenire solo al momento del raggiungimento dell'et� pensionabile. Eventuali anticipazioni sono previste solo in ipotesi eccezionalie al verificarsi contemporaneo di una serie di condizioni pi� stringenti rispetto a quelle che legittimano anticipi sul Tfr maturato: tra le altre la cessazione del rapporto di lavoro seguita da un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi.
    5. la liquidazione di quanto versato alla forma complementare avviene quasi esclusivamente come rendita periodica: l'erogazione sotto forma di capitale pu� aversi solo fino al 50% del montante finale accumulato.

    Finanziamento dei fondi pensioneGo To Top

    Alle forme pensionistiche complementari si pu� contribuire mediante:

    • il TFR futuro;
    • contributi a carico del lavoratore;
    • contributi a carico del datore di lavoro.

    Dal 1� gennaio 2007, si pu� aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro. Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, n� da parte del lavoratore n� del datore di lavoro.

    L'aderente pu� tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro pu� comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.

    Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.

    Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.

    InvestimentoGo To Top

    Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all'esecuzione da parte dei creditori del gestore .

    Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull'osservanza e il rispetto di tali regole.

    In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse � unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria. In altre forme, l'investimento � differenziato su pi� linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosit�. In questo caso l'aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.

    La scelta della linea di investimento pi� adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell'et�, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori pi� giovani potrebbero essere pi� propensi a scegliere linee di investimento pi� aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilit� di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori pi� vicini alla pensione potrebbero preferire l'adesione ad un comparto gestito in modo pi� "prudente", a prevalenza obbligazionaria. Si consiglia di rivolgersi, pertanto ad esperti del settore finanziario che possano descrivere chiaramente i costi delle varie forme di investimento , i rischi, ed il rendimento .

    � bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalit� tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale , tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.







     

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