Riferimenti:
Art. 19-bis 1, lett. c) e d), DPR n. 633/72
Sentenza Corte UE 14.9.2006 nella causa C-228/05
Comunicato MEF 14.9.2006
DL n. 258/2006
A seguito della recente Sentenza della Corte di Giustizia UE, che ha ritenuto illegittimo il regime di indetraibilità vigente per l'IVA delle auto,i contribuenti potranno richiedere a rimborso l'iva non detratta.Entro il 15.04.2007 gli interessati dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza di rimborso relativamente alla maggiore IVA, ora divenuta detraibile, per gli acquisti effettuati dal 01.01.2003 fino al 13.9.2006. L'attivazione del recupero dell'IVA dovrà essere valutata alla luce dei riflessi prodotti nell'ambito delle imposte dirette. Per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 la detraibilità dell'IVA è ancorata all'inerenza con l'attività esercitata, tenendo presente l'eventuale "uso promiscuo".
L'indetraibilità dell'IVA a credito riguarda i seguenti beni/servizi riferiti ad autovetture e motocicli:
- Acquisto, importazione, leasing, noleggio e simili;
- Prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili;
- Acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti;
Per fronteggiare le inevitabili ripercussioni di carattere finanziario derivanti dalla citata pronuncia comunitaria, il Governo ha emanato uno specifico Decreto Legge. In particolare l'art. 1, DL n. 258/2006 dispone che il recupero dell'IVA a credito riguardante gli acquisti/importazioni dei beni/servizi di cui alle citate lett. c) e d) dell'art. 19-bis 1, DPR n. 633/72, effettuati fino al 13.09.2006, divenuta detraibile dopo la citata Sentenza UE, potrà avvenire solo tramite rimborso della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A tal fine il soggetto interessato deve presentare, esclusivamente in via telematica, entro il 15.04.2007 un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Le modalità operative saranno oggetto di un prossimo Provvedimento la cui emanazione è prevista a breve. Il provvedimento dovrebbe prevedere la possibilità di detrazione del 50% dell'iva sugli acquisti e importazioni effettuati fino al 13/09/2006, di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e relativi servizi e carburanti non recuperata per effetto dell'indetraibilità vigente fino al 13.09.2006. Il provvedimento dovrebbe contenere l'indicazione delle modalità di recupero previste per i contribuenti che , autonomamente, decideranno per una diversa percentuale di recupero in base al criterio dell'effettivo utilizzo del bene. La possibilità di detrarre l'IVA a credito dei beni in esame ha conseguenze anche nel campo delle imposte dirette. Infatti, l'IVA non detratta in precedenza si è tradotta in un maggior costo deducibile/ammortizzabile. Ora, attivando il rimborso dell'imposta, il soggetto interessato deve considerare la "restituzione" all'Erario delle maggiori impostedovute a seguito del minor costo deducibile/ammortizzabile (IRPEG/IRES-IRPEF e IRAP) . Dovranno essere specificati gli "interventi" contabili (rettifica del costo del cespite, contabilizzazione della somma oggetto del rimborso, ecc.) e fiscali (adeguamento del libro cespiti) conseguenti alla richiesta di rimborso dell'IVA.
Gli effetti della Sentenza UE in esame non si traducono in una "generalizzata" detraibilità dell'IVA a credito per i beni/servizi sopra evidenziati. Infatti, per individuare l'ammontare dell'IVA ammesso in detrazione va fatto in ogni caso riferimento al principio di inerenza.
Così, per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 in presenza di beni/servizi "uso promiscuo", la detrazione deve essere esclusa relativamente alla quota riferibile all'uso personale. Per quantificare tale quota, nel rispetto comunque dell'inerenza del costo/spesa con l'attività, si potrebbe adottare una delle seguenti soluzioni:
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applicare la percentuale corrispondente al numero di giorni in cui il veicolo è utilizzato per fini personali (fine settimana, periodi di ferie, ecc.) rispetto ai giorni complessivi dell'anno;
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applicare la percentuale di detrazione forfetizzata pari al 50%.
Data ultimo aggiornamento 15 novembre 2006