| Il nuovo regime dei "contribuenti minimi in franchigia |
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L'art. 37, commi da 15 a 17, DL n. 223/2006 introduce, a decorrere dal 2007, il regime dei c.d. "contribuenti minimi in franchigia"che sostituirà il regime forfetario dei contribuenti minimi ex Legge n. 662/96 che non sarà più in vigore dall'1.1.2007.
L'art. 37, commi da 15 a 17, DL n. 223/2006 introduce, a decorrere dal 2007, il regime dei c.d. "contribuenti minimi in franchigia"che sostituirà il regime forfetario dei contribuenti minimi ex Legge n. 662/96 che non sarà più in vigore dall'1.1.2007. Il regime in esame, disciplinato dal nuovo art. 32-bis, DPR n. 633/72, ha valenza solo ai fini IVA, non essendo previste particolari disposizioni ai fini della determinazione del reddito, per il quale si continueranno quindi ad applicare le consuete regole.
SOGGETTI INTERESSATI Go To TopPossono rientrare nel regime dei "contribuenti minimi in franchigia" le persone fisiche:
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2006, n. 28/E, il volume d'affari va determinato, ai sensi dell'art. 20, DPR n. 633/72, considerando l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all'anno precedente, tenendo conto delle variazioni (note di debito o di credito) ex art. 26, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di beni tra attività separate.In caso di svolgimento di più attività, è necessario considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività, anche se gestite con contabilità separata. ( comprendendo anche le attività escluse dal nuovo regime ) Non possono applicare il regime in esame: ESCLUSIONIGo To Top
"Con particolare riferimento ai produttori agricoli, la citata Circolare n. 28/E afferma che il regime in esame trova applicazione, esclusivamente per i produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari…". EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME Go To TopIl regime in esame è caratterizzato:
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI Go To TopSecondo quanto disposto dall'art. 32-bis, commi 1, 11 e 12, i contribuenti minimi in franchigia sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell'IVA, nonché da tutti gli altri obblighi ai fini IVA, vale a dire:
A carico dei soggetti in esame sono previsti comunque i seguenti obblighi:
DIVIETO DI RIVALSA E DI DETRAZIONE DELL'IVA Go To TopI contribuenti minimi in franchigia non possono:
Nel caso di rilascio della fattura, emessa senza IVA stante il divieto di rivalsa, verrà indicata la seguente dicitura: Escluso IVA - soggetto operante in regime di franchigia ex art. 32-bis, DPR n.633/72 OBBLIGO DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE Go To TopIl comma 8 del citato art. 32-bis sancisce l'obbligo, per i soggetti che transitano nel regime in esame, di rettificare l'IVA a credito detratta in precedenza. Ai sensi dell'art. 19-bis 2, comma 3, DPR n. 633/72, la rettifica va effettuata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati ovvero ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali) per i quali non siano trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione (10 anni dall'acquisto/costruzione per i fabbricati). Come ribadito nella citata Circolare n. 28/E, ai fini della rettifica è necessario predisporre un'apposita documentazione con indicazione, per categorie omogenee, della quantità e dei valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. La rettifica è effettuata nell'ultima dichiarazione IVA presentata dal contribuente, ossia in quella relativa all'anno antecedente al passaggio al nuovo regime. Va sottolineato che ai sensi del comma 9 del citato art. 32-bis, nell'ultima dichiarazione IVA presentata va ricompresa anche l'IVA relativa alle fatture ad esigibilità differita (emesse nei confronti di enti pubblici, ospedali, università , ecc.) non ancora incassate In considerazione dell'impatto finanziario della rettifica, è espressamente previsto che il versamento dell'IVA dovuta va effettuato in 3 rate annuali entro il termine stabilito per il versamento del saldo IVA, a decorrere dall'anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, il versamento della prima rata è anticipato al 27.12.2006 (termine previsto per l'acconto IVA). Pertanto, per i soggetti che passano al regime della franchigia dal 2007, i termini di versamento dell'IVA dovuta a seguito della rettifica della detrazione sono fissati al 27.12.2006 la 1° rata, 16.3.2008 la 2° rata, 16.3.2009 la 3° rata. Per tali soggetti, la rettifica è effettuata nella dichiarazione IVA relativa al 2006 (mod. IVA 2007). Ai fini del versamento il soggetto che dispone di crediti d'imposta può utilizzarli nel mod. F24 a compensazione del debito IVA. E' possibile utilizzare in diminuzione dell'importo da versare anche l'IVA a credito risultante dalle liquidazioni periodiche. In caso di omesso versamento di una singola rata è applicabile la sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (30%), salvo ricorso al ravvedimento operoso. Qualora dall'ultima dichiarazione IVA presentata dal soggetto in regime di franchigia derivi, tenuto conto anche della rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, un credito IVA, lo stesso potrà essere chiesto rimborso al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 ovvero utilizzato in compensazione nel mod. F24. ADESIONE AL REGIME Go To TopIl regime della franchigia IVA costituisce un regime "naturale"; ciò significa che, per accedervi, i soggetti che soddisfano le citate condizioni non devono fare alcuna opzione, rientrandovi automaticamente. È tuttavia previsto, ai sensi del comma 15 dell'art. 32-bis, DPR n. 633/72, l'emanazione di un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità, i termini e gli adempimenti per l'applicazione del regime in esame. I soggetti che applicano il regime della franchigia verranno contraddistinti da un numero speciale di partita IVA, che ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 32-bis, sarà attribuito dall'Agenzia delle Entrate, per i contribuenti già in attività, a seguito della prima comunicazione dei dati presentata in base a quanto verrà stabilito con il previsto Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti che iniziano l'attività e che ritengono di possedere i predetti requisiti per l'accesso al regime, a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività. OPZIONE PER IL REGIME "ORDINARIO" Go To TopÈ espressamente prevista la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA con le regole ordinarie. L'opzione vincola a permanere nel regime ordinario per almeno 3 anni, decorsi i quali la stessa resta valida per ciascun anno successivo fino a quando è concretamente applicata.
Circa le modalità di effettuazione dell'opzione, il comma 7 del citato art. 32-bis richiama le regole stabilite dal DPR n. 442/97. Tenendo presente quanto precisato in materia dalla Circolare 27.8.98, n. 209/E e confermato nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA (quadro VO), l'opzione:
Analoghe modalità vanno seguite per la revoca, che ha effetto dall'anno nel corso del quale è operata. In particolare va evidenziato che, poiché il regime della franchigia esonera dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, la revoca sarà comunicata presentando il quadro VO unitamente al mod. UNICO. FUORIUSCITA DAL REGIME Go To TopIl comma 14 del citato art. 32-bis prevede la fuoriuscita dal regime in esame:
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2006, n. 301, il Provvedimento 20 dicembre 2006, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, tra le altre novità, come il differimento dal 27/12/2006 al 16/03/2007 del versamento iva dovuto per le rettifiche operate, il Provvedimento dispone che:
Riferimenti legislativi:Art. 37, commi da 15 a 17, DL n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 Circolare Agenzia Entrate 4.8.2006, n. 28/E Data ultimo aggiornamento 24 Gennaio 2007 |