| Le principali novita' della manovra finanziaria 2007-Parte Seconda |
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Riferimenti normativi: Atto del Senato 1183 N.B. La disamina seguente risente delle scelte personali di chi scrive, pertanto la rilevanza attribuita ai provvedimenti è da ritenersi soggettiva.
Riferimenti normativi: Atto del Senato 1183 N.B. La disamina seguente risente delle scelte personali di chi scrive, pertanto la rilevanza attribuita ai provvedimenti è da ritenersi soggettiva.
PROVVEDIMENTI DI NATURA CONTABILE/FISCALEGo To Top Non è più consentita la detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti per le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, di raccolta delle scommesse, ecc. rientranti nel regime di esenzione IVA .( Tale disposizione , anche se prevista non era stata applicata). A decorrere dal 2007 , viene soppresso il comma 5 dell'art. 93, TUIR da parte del DL n. 223/2006, che consentiva la deduzione dei costi relativi alle opere ultrannuali sulla base del metodo di contabilizzazione adottato, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Diviene detraibile l'IVA connessa alle somministrazioni inerenti alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi.Per il 2007 la detraibilità è ridotta al 50%. Con una disposizione di natura interpretativa è previsto l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota ridotta del 4% anche alle prestazioni di cui ai nn. 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'art. 10, DPR n. 633/72 rese in favore dei soggetti svantaggiati di cui al n. 41-bis, Tabella A, Parte II da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in genere. Alle cooperative sociali è concessa la facoltà di optare per la previsione di cui all'art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/97. È prevista l'introduzione dell'obbligo per il condominio ad operare una ritenuta d'acconto pari al 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa ovvero nell'ambito di attività occasionali ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.
È estesa l'applicazione del meccanismo di "reverse charge" di cui all'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72 (in aggiunta a quanto già previsto dal DL n. 223/2006 per il settore edile), anche nei casi di cessione di:
L'operatività della citata disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE È disposto che ai soggetti titolari di diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, brevetti, ecc., di età inferiore a 35 anni, la deduzione forfetaria delle spese è aumentata dal 25% al 40%. NUOVA DEDUCIBILITÀ PER I TELEFONINIGo To TopIl limite di deducibilità per le quote d'ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese per di impiego e manutenzione dei telefoni cellulari è aumentato dal 50% al 80%. È confermata la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo. Per l'individuazione dei beni in esame la norma non fa più riferimento alle: "..apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative…" ma alle "..apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg)…del codice delle comunicazioni elettroniche". NUOVA DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMOGo To TopLe novità introdotte tendono ad uniformare le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle relative al reddito d'impresa, in particolare:
Le predette disposizioni concernenti la deduzione dell'ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati dall'1.1.2007 al 31.12.2009. In tale periodo, la deduzione è ridotta ad un terzo.
PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIGo To TopDetrazioni irpef spese di riqualificazione energetica edifici La manovra finanziaria prevede una detrazione nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007 relative a:
Le predette detrazioni vanno ripartite in 3 rate annuali di pari importo e seguono le modalità previste per l'agevolazione IRPEF 36%. Le relative disposizioni attuative dovranno essere stabilite con un apposito Provvedimento da emanare entro il 28.2.2007. Requisiti per l'ammissione al beneficio :
Impianti fotovoltaici nuovi edifici Ai fini del rilascio delle nuove concessioni edilizie, i regolamenti comunali dovranno richiedere obbligatoriamente l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione, che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw. (Considerata l'onerosità di tale disposizione si auspica un rinvio) Contributi per nuovi edifici ad alta efficienza energetica E' previsto un contributo pari al 55% degli incrementi di costo sostenuti al fine di rispettare determinati parametri di efficienza energetica , per gli interventi di realizzazione di nuovi edifici di volumetria superiore a 10.000 mc, che abbiano inizi entro il 31/12/2007 e termine entro tre anni comprese le maggiori spese sostenute per la progettazione. Le modalità di accesso al contributo saranno stabilite con un apposito Decreto. Ulteriore deduzione 36% per i commercianti È introdotta un'agevolazione specifica per i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore del commercio , consistente nell'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% delle spese sostenute per sostituire l'illuminazione interna ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica. Aliquota iva 10% per la fornitura di energia La manovra riscrive il n. 122), Tab. A/III, DPR n. 633/72, secondo cui si applica l'aliquota IVA 10% alle "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia….; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria". Ultimo aggiornamento 7 dicembre2006
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