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Addizionale comunale all'IRPEF

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 (come modificato dall'articolo 11
della legge 18 ottobre 2001, n.383), i Comuni possono istituire una addizionale all'IRPEF. 

A partire dall'anno 2002, a norma dell'articolo 11, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n.383, le deliberazioni
che fissano le relative aliquote divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito
www.finanze.gov.it, e non sono più pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Con decreto interministeriale del 31 maggio 2002 sono state fissate le modalità operative che i Comuni
devono seguire. 

Si precisa che, per i Comuni che non hanno inviato la deliberazione di adozione, di variazione o di conferma
dell'aliquota, sono riportati gli estremi della nota con la quale i Comuni stessi hanno comunicato la misura
dell'aliquota in questione attestando la tempestività dell'adozione della deliberazione. 

E' possibile ricercare i dati della deliberazione (aliquota, numero e data di emanazione) attraverso un
motore di ricerca attivabile per Comune o per area geografica. 

Una ulteriore funzione permette di scaricare l'archivio completo.

Avvertenza:

A norma dell'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, coordinato con l'articolo 3,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli aumenti delle addizionali comunali all'Irpef,
deliberate successivamente al 29 settembre 2002, ancorché pubblicate sono sospesi. Pertanto, per
verificare le aliquote applicabili da parte dei contribuenti nei Comuni interessati per l'anno 2005,
occorre consultare l'elenco generale utilizzando il "bottone " ALIQUOTE DA APPLICARE ANNO 2005.

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